martedì 19 maggio 2009

La sentenza del caso Mills

A futura memoria

6) LA DECISIONE
6.1) Il trattamento sanzionatorio

Alla dimostrata colpevolezza segue l’applicazione a Mills Mackenzie Donald David delle sanzioni
di seguito indicate. Nel determinare l’entità della pena da infliggere deve essere, in primo luogo, considerata l’oggettiva gravità della condotta, di assoluta rilevanza nei procedimenti in cui è stata posta in essere, anche in ragione della qualità e del numero dei reati ivi giudicati; va poi considerato il ruolo istituzionale di alcuni dei soggetti imputati nei procedimenti penali in cui David Mills rendeva falsa testimonianza;
lo spessore degli interessi economici in questione; l’entità del danno causato alla parte lesa, come
verrà infra illustrato. Deve parimenti essere tenuta in considerazione l’inusitata intensità del dolo, evidenziata dalla natura non occasionale delle condotte e dalla inflessibile determinazione con cui le stesse sono state progettate e portate a compimento dall’autore in tempi diversi ed innanzi ad Autorità giudiziarie differenti.
Da ultimo, non può non evidenziarsi il movente sotteso alle condotte di Mills.
Egli ha certamente agito da falso testimone, da un lato, per consentire a Silvio Berlusconi ed al Gruppo Fininvest l’impunità dalle accuse o, almeno, il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso il compimento delle operazioni societarie e finanziarie illecite compiute sino a quella data; dall’altro, ha contemporaneamente perseguito il proprio ingente vantaggio economico.
Il collegio deve sottolineare che parte del lavoro dibattimentale svolto è stato dedicato specificamente alla approfondita verifica della tesi difensiva offerta dallo stesso imputato in ordine alla provenienza alternativa, di carattere lecito, della somma corruttiva; tesi rivelatasi alla fine totalmente falsa e frutto di un astuto tentativo personale di precostituzione di prove.
Considerata in tutte le sue sfaccettature la condotta processuale mantenuta, non possono concedersi le circostanze attenuanti generiche.
Si impone pertanto l’adozione di una pena non appiattita sul minimo edittale: valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p. alla luce degli elementi sopra descritti, stimasi equa la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.
Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell’art. 29 c.p. deve applicarsi all’imputato la sanzione accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Appare opportuno rimettere alla fase esecutiva del giudizio, anche in relazione alla pendenza a
carico dell’odierno imputato di altri procedimenti giudiziari, l’eventuale applicazione del beneficio
dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, pur astrattamente applicabile al caso di specie.
All’esito della compiuta disamina degli atti processuali, corre l’obbligo per il collegio di rilevare la
presenza di dichiarazioni false e/o reticenti in capo ad alcuni dei testimoni esaminati nel corso del
dibattimento. Si ricorda a tal fine la deposizione resa da Benjamin Marrache, in particolare in ordine alla esistenza di conti correnti della Marrache & Co. di Gibilterra riconducibili all’imputato, e alle movimentazioni di denaro effettuate sui conti medesimi. Le altre deposizioni, in specie quella resa da Sue Mullins, in merito a quanto appreso nell’ambito dei rapporti intercorsi con lo stesso Mills nel corso del procedimento fiscale inglese, saranno oggetto di valutazione da parte del P.M.Deve quindi disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di eventuale competenza.
La complessità, il numero e la delicatezza, sia in punto di fatto che in diritto, delle questioni trattate nel presente provvedimento, impone l’adozione del termine massimo normativamente previsto per la stesura della motivazione (novanta giorni).

3 commenti:

Anonimo ha detto...

Perche non:)

Anonimo ha detto...

quello che stavo cercando, grazie

Anonimo ha detto...

molto intiresno, grazie